RC Professionale per Colpa Grave
(Sanità Pubblica con inclusione tariffa Vaccinatori) - Lloyd’s
Assicurare la miglior tutela e la più ampia protezione ai professionisti della Sanità Pubblica è il nostro obiettivo.
Un rinnovato testo di polizza, con garanzie migliorate e condizioni in linea con la normativa di settore sono il frutto del nostro lavoro per voi.
Willis Italia propone una nuova polizza per la copertura dei rischi di Responsabilità Civile Professionale per Colpa Grave con Lloyd’s Insurance Company SA.
Abbiamo confermato le due opzioni: polizza standard con retroattività 10 anni e polizza in upgrade con retroattività illimitata, entrambe con il massimale di € 5.000.000,00
Anche il premio standard è cambiato! Verifichi la sua tariffa e scopri lo sconto riservato!
TARIFFA VACCINATORI: MASSIMALE ASSICURATO € 1.000.000
– POSTUMA GRATUITA 10 ANNI
- PREMIO ANNUO LORDO € 140,00 - RETROATTIVITA’ FISSA AL 31/12/2020
Oggetto polizza vaccinatori
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Art. 5 “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE E LIMITAZIONE DELLA COPERTURA AD ATTIVITA’ SPECIFICA”: (valido esclusivamente per l’attività di vaccinatore):
Verso pagamento del premio convenuto e alle condizioni tutte di questo Certificato, gli Assicuratori, fino a concorrenza del Massimale quale definito all’articolo 3 e stabilito nella Scheda di Copertura, prestano l’assicurazione nella forma “claims made” enunciata all’articolo 4 precedente e si obbligano a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare nel caso di:
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Azione di rivalsa esperita dall’Azienda Sanitaria qualora l’Assicurato sia dichiarato responsabile per colpa grave con sentenza della Corte dei Conti. Si intendono comprese nella rivalsa anche le eventuali somme stabilite dalla sentenza della Corte dei Conti a titolo di danno all’immagine dell’Ente e della Pubblica Amministrazione in genere;
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Azione di surrogazione esperita dalla Società di Assicurazione dell’Azienda Sanitaria nei casi ed entro i limiti previsti dalla Legge a condizione che l’Assicurato sia dichiarato responsabile per colpa grave con sentenza della Corte dei Conti.
L’assicurazione è riferita esclusivamente alla mansione di "Vaccinatore COVID 19 / Coronavirus 2 (Sars Cov-2) attività professionale esercitata nell’ambito del sistema sanitario pubblico e prevalentemente alle dipendenze della struttura sanitaria pubblica indicata nella Scheda di Copertura.
Resta escluso dalla presente copertura qualsiasi attività che l’assicurato dovesse esercitare privatamente e che non sia riconducibile ad un rapporto diretto o per incarico del Servizio Sanitario Nazionale e ogni altra attività svolta nell’ambito del sistema sanitario pubblico che non si riferisca alla mansione di Vaccinatore COVID 19 / Coronavirus 2 (Sars Cov-2) di cui sopra.
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art. 6 “PRECISAZIONE SUI RISCHI COPERTI”: è annullato e sostituito dal seguente: Articolo 6 “PRECISAZIONE SUI RISCHI COPERTI”
L’assicurazione, quale delimitata in questa Polizza e ferme le esclusioni che seguono, è riferita esclusivamente alla mansione di “Vaccinatore Covid 19 /Coronavirus 2 (Sars Cov-2) come indicato all’articolo 5 che precede.
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art. 10 “ESCLUSIONI”:
il punto 10.2.8 del presente articolo è da intendersi abrogato.
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art. 12 “ESTENSIONE DELL’ASSICURAZIONE IN CASO DI CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE – PROTEZIONE EREDI E TUTORI”:
E’ annullato e sostituito dal seguente:
Ai sensi della Legge 24 dell’8 Marzo 2017 se durante il Periodo di Assicurazione in corso l’attività professionale dell’Assicurato relativa alla sua mansione di “Vaccinatore COVID 19 / Coronavirus 2 (Sars Cov-2) viene a cessare per qualsiasi motivo, la copertura assicurativa è operante per ulteriori 10 (dieci) anni per eventuali azioni nei propri confronti purché conseguenza di eventi e/o omissioni commessi durante il Periodo di Efficacia. Valgono le modalità previste dall’articolo 1 “FORMA DELL’ASSICURAZIONE («CLAIMS MADE») – RETROATTIVITÀ” e “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE” di cui all’articolo 5.
Importante novità! Postuma decennale in caso di cessazione dell’attività.
La nuova polizza prevede la possibilità di acquistare, in caso di cessazione dell’attività, l’estensione della copertura assicurativa per ulteriori 10 anni con un premio prestabilito. Scarica qui il modulo!
Scopri le altre caratteristiche della polizza (tariffa standard e upgrade)!
Oggetto della copertura
La garanzia tiene indenne l’Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare nel caso di:
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Azione di rivalsa esperita dall’Azienda Sanitaria qualora l’Assicurato sia dichiarato responsabile per colpa grave con sentenza della Corte dei Conti. Si intendono comprese nella rivalsa anche le eventuali somme stabilite dalla sentenza della Corte dei Conti a titolo di danno all’immagine dell’Ente e della Pubblica Amministrazione in genere.
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Azione di surrogazione esperita dalla Societa` di Assicurazione dell’Azienda Sanitaria nei casi ed entro i limiti previsti dalla Legge a condizione che l’Assicurato sia dichiarato responsabile per colpa grave con sentenza della Corte dei Conti.
L’assicurazione e` riferita a tutte le mansioni medico-sanitarie demandate all’Assicurato nella sua qualita` di lavoratore che esercita l’attivita` professionale nell’ambito del sistema sanitario pubblico e prevalentemente alle dipendenze della struttura sanitaria pubblica indicata nella Scheda di Copertura, ivi compresa l’attivita` professionale intramoenia esercitata in conformita` alle norme e ai regolamenti vigenti.
L’assicurazione comprende la responsabilita` civile personale per danni derivanti da interventi di primo soccorso per motivi deontologici.
Resta escluso dalla presente copertura qualsiasi attivita` che l’assicurato dovesse esercitare privatamente e che non sia riconducibile ad un rapporto diretto o per incarico del Servizio Sanitario Nazionale.
Forma dell’assicurazione
L’assicurazione e` prestata nella forma "claims made", ossia a coprire le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo, purche´ siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattivita` convenuta. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessa ogni obbligo degli Assicuratori e, trascorsi 10 giorni dalla fine di tale periodo, nessun sinistro potra` esser loro denunciato.
Quando non opera la polizza?
A titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di sinistri denunciati oltre il termine di scadenza della polizza (salvo la tolleranza di 10 giorni prevista dagli Assicuratori) oppure sinistri, mai denunciati, relativi a fatti precedenti il periodo di efficacia della copertura. Ancora non saranno accolti i sinistri per richieste di risarcimento avanzate prima della data di effettiva decorrenza della polizza.
Per un dettagliato approfondimento di tutte le esclusioni previste si rimanda ad una attenta lettura dell’articolo 10 del fascicolo informativo disponibile su questa pagina.
Massimale assicurato
L’assicurazione è prestata per ciascun periodo di assicurazione e per ciascun assicurato fino alla concorrenza del Massimale di € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).
Retroattività
2 opzioni: Illimitata o 10 anni
Attenzione
I prodotti assicurativi presentati non si rivolgono al personale che svolge attività amministrativa.
Chi è interessato ad una polizza per Responsabilità Amministrativa e Contabile scriva a: ita_patrimoniale@willis.com