RC Professionale per Colpa Grave
(Sanità Privata) - Lloyd’s
La legge Gelli-Bianco ha modificato lo scenario di riferimento anche per le professioni sanitarie non dipendenti del Servizio Sanitario Pubblico.
Willis ha studiato, con Lloyd’s Insurance Company SA, un prodotto assicurativo Responsabilità Civile Professionale per Colpa Grave dedicato a voi dipendenti della Sanità Privata e/o Privata Accreditata
Un testo di polizza nuovo, con garanzie e condizioni in linea con la normativa di settore sono il frutto del nostro lavoro per voi.
Anche il premio è interessante! Verifichi la sua tariffa!
Importante novità! Postuma decennale in caso di cessazione dell’attività.
La nuova polizza prevede la possibilità di acquistare, in caso di cessazione dell’attività, l’estensione della copertura assicurativa per ulteriori 10 anni con un premio prestabilito. Scarica qui il modulo!
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Oggetto della copertura
Verso pagamento del premio convenuto e alle condizioni tutte di questa Polizza/Convenzione, gli Assicuratori, fino a concorrenza del Massimale quale definito all’articolo 2 e stabilito nel Certificato e/o nella Scheda di Copertura, prestano l’assicurazione nella forma “claims made” e si obbligano a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto legalmente a pagare in qualità di responsabile con colpa grave in conseguenza di Danni causati a terzi inclusi i pazienti nel caso di:
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azione di rivalsa esperita dall’Azienda Sanitaria o sociosanitaria o dalla loro impresa di Assicurazione nei casi ed entro i limiti previsti dalla legge, a condizione che per tali Danni egli sia stato dichiarato responsabile, totalmente o parzialmente, per colpa grave con sentenza della Autorità Giudiziaria ordinaria civile e/o della Corte dei Conti;
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azione di responsabilita’ amministrativa esperita dall’Azienda Sanitaria o sociosanitaria nei casi previsti dalla legge, a condizione che per tali Danni egli sia stato dichiarato responsabile, totalmente o parzialmente, per colpa grave con sentenza della Autorità Giudiziaria ordinaria civile e/o della Corte dei Conti.
Forma dell’assicurazione
L’assicurazione è prestata nella forma “claims made” ossia è resa attiva solo allorché la Richiesta di risarcimento o la circostanza di sinistro, come definite in Polizza, sia notificata all’Assicurato per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione e purché sia conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta, indicata sul modulo di adesione/scheda di copertura.
Quando non opera la polizza?
A titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di sinistri denunciati oltre il termine di scadenza della polizza oppure sinistri, mai denunciati, relativi a fatti precedenti il periodo di efficacia della copertura. Ancora non saranno accolti i sinistri per richieste di risarcimento avanzate prima della data di effettiva decorrenza della polizza.
Per un dettagliato approfondimento di tutte le esclusioni previste si rimanda ad una attenta lettura dell’articolo 8 – esclusioni del fascicolo informativo disponibile su questa pagina.
Massimale assicurato
L’assicurazione è prestata per ciascun periodo di assicurazione e per ciascun assicurato fino alla concorrenza del Massimale scelto in fase di adesione
Retroattività
10 anni