HIV, HBV e HCV e Infortuni
Willis Italia propone con la Compagnia Chubb Insurance Company of Europe SE per i professionisti del settore sanitario della regione Friuli Venezia Giulia una copertura Infortuni per proteggere al meglio il professionista nello svolgimento dell’ attività professionale ed extraprofessionale.
Maggiori informazioni sulla Compagnia e sulla tematica Brexit sono consultabili sul sito https://www.chubb.com/it-it/.
PRINCIPALI CARATTERISTICHE E GARANZIE
La copertura è valida per gli infortuni che l’Assicurato/Aderente subisce nell’espletamento delle mansioni relative all’occupazione professionale dichiarata in polizza e/o extra-professionali.
Massimali assicurati:
Franchigia
3% su invalidità permanente
APPROFONDISCI MASSIMALI
OPZIONE 1
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Caso morte Euro 50.000
La somma assicurata per il caso di morte viene liquidata dalla Società ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi in parti uguali, purché la morte dell’Assicurato risulti conseguente ad un infortunio risarcibile a termini di polizza e questa si verifichi entro 730 (settecentotrenta) giorni dal giorno nel quale l’infortunio stesso è avvenuto.
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Caso invalidità permanente Euro 50.000
La Società liquida (se l’infortunio ha per conseguenza un’invalidità permanente e questa si verifica entro 730 (settecentotrenta) giorni dal giorno nel quale è avvenuto) un’indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità assoluta con le modalità individuate in polizza.
La garanzia è prestata con una franchigia del 3%.
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Caso contagio HIV, Epatite B o C Euro 50.000
Limitatamente al solo ambito professionale la garanzia viene estesa ai casi di contagio da virus HIV o Epatite B o C occorsi all’Assicurato durante lo svolgimento dell’attività professionale dichiarata in polizza e certificato da appositi test clinici secondo le modalità previste in polizza.
OPZIONE 2
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Caso morte Euro 200.000
La somma assicurata per il caso di morte viene liquidata dalla Società ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi in parti uguali, purché la morte dell’Assicurato risulti conseguente ad un infortunio risarcibile a termini di polizza e questa si verifichi entro 730 (settecentotrenta) giorni dal giorno nel quale l’infortunio stesso è avvenuto.
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Caso invalidità permanente Euro 200.000
La Società liquida (se l’infortunio ha per conseguenza un’invalidità permanente e questa si verifica entro 730 (settecentotrenta) giorni dal giorno nel quale è avvenuto) un’indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità assoluta con le modalità individuate in polizza.
La garanzia è prestata con una franchigia del 3%.
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Caso contagio HIV, Epatite B o C Euro 100.000
Limitatamente al solo ambito professionale la garanzia viene estesa ai casi di contagio da virus HIV o Epatite B o C occorsi all’Assicurato durante lo svolgimento dell’attività professionale dichiarata in polizza e certificato da appositi test clinici secondo le modalità previste in polizza.
ACCERTAMENTO DEL CONTAGIO
CONTAGIO: evento dovuto a causa esterna, violenta ed improvvisa che produca all’organismo come conseguenza diretta ed esclusiva, un’infezione da virus HIV o Epatite B o C clinicamente accertabile.
Limitatamente al solo ambito professionale la Società garantisce il pagamento dell’Indennizzo stabilito in polizza per il caso di contagio da virus HIV (Human Immunodeficiency Virus) o Epatite B o C occorsi all’Assicurato durante lo svolgimento dell’attività professionale dichiarata in polizza e certificato da appositi test clinici secondo le seguenti scadenze e modalità:
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1. entro 5 giorni dal presunto contagio;
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2. a distanza di 2 mesi dal presunto contagio;
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3. a distanza di 6 mesi dal presunto contagio (in caso di negatività del test di cui al punto 2).
Esiti test di cui al punto 1:
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Positivo: non sarà dovuto alcun indennizzo e l’assicurazione cesserà automaticamente alla prima scadenza annuale successiva alla data dell’accertamento.
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Negativo: l’Assicurato dovrà sottoporsi al test di cui al punto 2.
Esiti test di cui al punto 2:
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Positivo: l’Assicurato dovrà consegnare alla Società tutta la documentazione relativa ai 2 test effettuati per certificare la condizione di contagio da Virus HIV o Epatite B o C;
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Negativo: l’Assicurato dovrà sottoporsi al test di cui al punto 3.
Esiti test di cui al punto 3:
- Positivo: l’Assicurato dovrà consegnare alla Società tutta la documentazione relativa ai 3 test effettuati per certificare la condizione di contagio da Virus HIV o Epatite B o C;
- Negativo: la Società non procederà ad alcun indennizzo.
DIRITTO DI RECESSO: L’Assicurato/Aderente ha diritto di esercitare diritto di recesso entro 30 gg dalla data di effetto della copertura, La comunicazione della volontà di recesso dovrà essere manifestata attraverso comunicazione scritta inviata al Broker incaricato dalle Parti, secondo le modalità previste in Polizza.
LIMITE D’ETA’: La garanzia assicurativa si intende prestata fino al compimento del 70° (settantesimo) anno di età.
PERSONE NON ASSICURABILI
La garanzia assicurativa non vale per le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, epilessia o dalle seguenti infermità mentali: schizofrenia, sindromi organiche-cerebrali, forme maniaco-depressive, stati paranoidi; l’assicurazione cessa con il manifestarsi di una delle predette condizioni. Tuttavia, ciò premesso, si da atto che l’Assicurato/Aderente è esonerato dal denunciare difetti fisici, infermità o mutilazioni da cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione del contratto o che dovessero in seguito sopravvenire. In caso di infortunio l’indennità per invalidità permanente viene liquidata per le sole conseguenze dirette causate dall’infortunio, conformemente a quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.